ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto dell’ ad. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata: «SINERGITALY associazione culturale non avente scopo di lucro » cori via .Giulia 112… nel Comune di ANDRIA Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.L’associazione non e’ a scopo di lucro.

ART. 2 – (Finalità)

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. Le finalità che si propone sono in particolare: Divulgare le eccellenze italiane nel mondo.Lo scopo principale e’ quello di promuovere i prodotti italiani, siano essi alimentari che non siano essi materiali che beni immateriali Eccellenze nell’ambito tecnologico e scientifico.La promozione del made in Italy. Dove per promozione del made in Italy si intende la promozione, divulgazione, l’ingresso in tutti i mercati e la partecipazione a fiere dei prodotti tipici della produzione italiana, frutto dell’ingegno o della inventiva italiane. L’associazione avrà’ come scopo aiutare i produttori , imprenditori italiani a partecipare a fiere,  inoltre provvedere a presentare grazie a fiere e ogni strumento divulgativo i prodotti tipici italiani, le eccellenze italiane. Organizzare convegni aventi lo scopo di presentare le eccellenze italiane e divulgarle nei diversi paesi stranieri La promozione della cultura italiana nel mondo, dove per cultura si intende la musica, cinematografia , la letteratura e ogni ulteriore forma di arte. La nostra associazione avrà’ tra i suoi scopi quello di  incentivare la formazione professionale La promozione della cultura italiana nel mondo. Nell’ambito di detta attività’  l’associazione potrà’ promuovere mediante conferenze , dibattiti, seminari le eccellenze nell’ambito sanitario  potrà’ promuovere la facilitazione nel rilascio di visti allo scopo di incentivare  la possibilità’ dei cittadini stranieri di effettuare viaggi allo scopo di accedere alle visite mediche presso  strutture sanitarie italiane. Detta associazione incentiverà’  in coming turistico.  Tra gli scopi della associazione vi e’ quella di divulgare ogni tipo di finanziamento comunitario a qualunque scopo.

ART. 3 – (Soci)

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

2 L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3  Ci sono 3 categorie di soci: ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea, sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,  benemeriti:  sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione. Tra i soci benemeriti  vi sono anche alcune personalità’ straniere che si sono distinte per la loro vicinanza agli scopi societari e per il fatto che con la loro attività’ hanno contribuito al raggiungimento degli scopi associativi

  1. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso,
  2. L’associazione prevede l’inammissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non valutabilità della stessa.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale. volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 – (Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono: – Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, – Presidente, Collegio dei Probiviri (organo eventuale). Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.  L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; – fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione,  approvare l’eventuale regolamento interno,  deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci,  eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo,  deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 – (Validità Assemblee)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto,  in seconda convocazione, da tenersi  anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.  Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega,  sono espresse con  voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti,  scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 – (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero  di tre membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;  redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Il consiglio direttivo dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati La partecipazione al consiglio direttivo e’ gratuita, non e’ dovuta ai partecipanti alcuna somma a alcun titolo

ART. 12 – (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea;  convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Anche la carica di presidente e’ a titolo gratuito. Non può’ essere eletto presidente chi ricopre il medesimo incarico in altre associazioni.

 

ART. 13 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 14 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.